(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                                 41
                       dell'8 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche
 
  1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace  e'
inserito  nel ruolo unico del personale della Regione e nell'organico
della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 1  lett.  b),  della
legge  regionale  23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione  della
disciplina del personale).
  2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici
del   giudice  di  pace  della  Regione  Valle  d'Aosta  sono  quelle
risultanti dal provvedimento del Ministero di grazia e  giustizia  17
marzo  1993,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 1993, n. 74, e confermate con decreto del Ministro
di grazia e giustizia 23 aprile  1997,  e  sono  corrispondenti  alle
qualifiche  funzionali  regionali  secondo l'allegato A alla presente
legge.