(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 41 dell'8 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche 1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace e' inserito nel ruolo unico del personale della Regione e nell'organico della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 1 lett. b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). 2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace della Regione Valle d'Aosta sono quelle risultanti dal provvedimento del Ministero di grazia e giustizia 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1993, n. 74, e confermate con decreto del Ministro di grazia e giustizia 23 aprile 1997, e sono corrispondenti alle qualifiche funzionali regionali secondo l'allegato A alla presente legge.